Gli assicurati riconosciuti come invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità (AI) sono considerati invalidi anche dalla cassa pensioni, a condizione che al momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa fossero assicurati presso la cassa pensioni Schindler.
Determinante ai fini del calcolo del grado d'invalidità è la perdita di guadagno stabilita in base al salario percepito prima dell'invalidità.
La rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni inizia con il diritto a una rendita d'invalidità, tuttavia non viene versata fintantoché la persona assicurata percepisce il suo salario o prestazioni sostitutive al salario (per es. indennità giornaliera in caso di malattia, cassa malati o SUVA).
Termina alla fine del diritto a una rendita AI dell'assicurazione federale per l'invalidità, tuttavia al più tardi all'età finale. A partire da questo momento la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia.
Le persone assicurate completamente invalide non possono beneficiare di alcuna liquidazione in capitale al raggiungimento dell'età finale. Le persone parzialmente invalide, invece, possono farsi versare interamente o parzialmente sotto forma di capitale la parte dell’avere di vecchiaia costituita con l'attività lucrativa.
La rendita d'invalidità temporanea viene calcolata in percentuale del salario assicurato. Per i dettagli vogliate consultare il vostro Certificato personale ➝.
Nel corso della durata dell’invalidità, l’avere di vecchiaia continua a essere accumulato unitamente agli interessi fino all’età finale sulla base dell’ultimo salario assicurato e tenendo conto dell’ammontare della rendita parziale secondo il piano di contributi. L'avere di vecchiaia così conseguito costituisce la base di calcolo per le prestazioni di vecchiaia.